Protocollo d’intesa
Il Protocollo d’Intesa della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio è stato formalizzato il 26 ottobre 2020 e ne definisce le finalità e le attività, specificandone la struttura e le modalità di adesione e partecipazione.
Art. 1 – Denominazione
È istituita la Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio, su iniziativa dei soggetti e delle organizzazioni fondatrici e firmatarie del presente documento (si veda la lista in calce al Protocollo).
Art. 2 – Finalità
Le finalità della Rete includono:
- contribuire al monitoraggio e alla prevenzione dei discorsi e fenomeni d’odio;
- contribuire al contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio, nonché al contrasto dei fenomeni di disinformazione da cui questi traggono origine;
- contribuire alla creazione e promozione di contro-narrazioni e narrazioni alternative ai fenomeni e linguaggi d’odio;
- stimolare e facilitare, tra i diversi soggetti e organizzazioni che compongono la Rete, la collaborazione in attività complementari e/o aggiuntive a quelle svolte singolarmente da ciascun componente della Rete stessa, nel rispetto delle finalità di Rete.
Art. 3 – Attività
Al fine di perseguire le proprie finalità, la Rete individua come sue attività principali:
- la promozione e il sostegno di azioni di advocacy e lobby – da ritenersi complementari e/o aggiuntive a quelle svolte da ciascun componente – secondo le modalità decise dall’assemblea;
- la promozione e il sostegno della ricerca (attraverso, ad esempio ma non solo, la raccolta e la condivisione di letteratura e dati, l’analisi dei dati, la produzione di output originali);
- la condivisione di buone pratiche, competenze, agende e calendari di eventi;
- la promozione e la condivisione di percorsi educativi e formativi, e lo scambio di buone pratiche e materiali educativi;
- la sensibilizzazione della società civile.
Art. 4 – Organi della Rete
La Rete opera attraverso:
- l’assemblea dei membri;
- il comitato di coordinamento;
- il soggetto coordinatore.
Art. 5 – L’Assemblea dei membri
L’Assemblea è composta da tutti i soggetti e i rappresentanti delle organizzazioni che compongono la Rete; è presieduta dal Coordinatore/dalla Coordinatrice, e svolge le seguenti funzioni:
- discute temi e iniziative legate alle finalità e alle attività di Rete;
- elegge a maggioranza i membri del Comitato di coordinamento;
- nomina a maggioranza il Coordinatore o la Coordinatrice di Rete;
- approva a maggioranza l’istituzione di gruppi di lavoro tematici;
- approva le richieste di patrocinio, e l’utilizzo del logo di Rete per iniziative terze.
- approva a maggioranza l’ingresso di nuovi componenti all’interno dell’Assemblea, così come previsto all’art. 8;
- qualora ve ne fosse necessità, approva a maggioranza l’espulsione di un componente dell’Assemblea, così come previsto all’art. 9.
Allorquando sia richiesta la votazione dell’Assemblea, ha diritto di voto ciascun soggetto: ogni persona fisica membro individuale della Rete e un rappresentante per ogni organizzazione aderente.
Art. 6 – Il Comitato di coordinamento
Il Comitato di coordinamento è composto da 5 membri (persone fisiche quali soggetti individuali e rappresentanti e/o delegati delle organizzazioni e dei soggetti della società civile che compongono la Rete).
I membri del Comitato di coordinamento sono eletti dall’Assemblea in rappresentanza della pluralità di vocazioni e competenze presenti all’interno dell’Assemblea stessa e rispettando il principio di un’equa rappresentanza di genere. La loro carica dura 12 mesi ed è rinnovabile. In caso di dimissioni anticipate di uno o più soggetti facenti parte del Comitato di coordinamento, l’Assemblea provvederà, alla prima riunione plenaria, a nuove nomine, secondo un principio di rotazione delle cariche tra i vari soggetti aderenti alla Rete.
Il Comitato di coordinamento assicura le seguenti funzioni:
- individua temi e argomenti da discutere e sottoporre all’Assemblea;
- cura le relazioni con le istituzioni, gli enti, le altre organizzazioni o reti di organizzazioni e con gli altri stakeholder;
- valuta le richieste di patrocinio, e le richieste di utilizzo del logo di Rete per iniziative terze;
- monitora l’utilizzo pubblico del nome, del logo, e della visual identity della Rete;
- redige e propone, anche attraverso modalità veloci di consultazione dei componenti della Rete, note e comunicati per la stampa e per la diffusione online;
- propone all’assemblea l’istituzione di gruppi di lavoro tematici interni alla Rete;
- facilita l’attività dei gruppi di lavoro tematici.
I soggetti che compongono il Comitato di coordinamento, ferma restando la gestione collegiale dell’organo stesso, possono decidere di suddividersi compiti e attività secondo le competenze e la vocazione di ciascun membro.
Art. 7 – Il Coordinatore/la Coordinatrice
Il Coordinatore/la Coordinatrice, scelto/a tra i membri della Rete, (persone fisica quale soggetto individuale o rappresentante e/o delegato delle organizzazioni e dei soggetti della società civile che compongono la Rete) è nominato/a a maggioranza dall’Assemblea di Rete, resta in carica 12 mesi e il suo mandato è rinnovabile. Il Coordinatore/la Coordinatrice assicura la facilitazione interna della Rete attraverso:
- l’attività di segreteria generale e moderazione del Comitato di coordinamento e dell’Assemblea;
- l’individuazione di temi e argomenti da discutere e sottoporre all’Assemblea e al Comitato di coordinamento;
- la convocazione di riunioni periodiche del Comitato di coordinamento e dell’Assemblea di Rete, predisponendo i relativi ordini del giorno e redigendo e raccogliendo i verbali e/o i relativi documenti preparatori.
Può inoltre redigere e proporre, anche attraverso modalità veloci di consultazione dei componenti della Rete, note e comunicati per la stampa e per la diffusione online;
Può infine svolgere funzione di portavoce della Rete.
Art. 8 – Adesioni e partecipazioni
Oltre ai soggetti fondatori, alla Rete possono aderire i soggetti che ne facciano esplicita richiesta al Coordinatore/alla Coordinatrice e/o al Comitato di coordinamento, i quali sottopongono la richiesta all’Assemblea della Rete che decide a maggioranza se accettarla o respingerla. Nel caso di non accettazione, questa deve essere comunicata al soggetto richiedente entro 15 giorni dalla data della riunione di assemblea durante la quale è stata presa in esame.
Ogni soggetto aderente ha la facoltà di lasciare la Rete in qualsiasi momento, previa comunicazione al Coordinatore/alla Coordinatrice e/o al Comitato di coordinamento. Il Coordinatore/la Coordinatrice e/o il Comitato di coordinamento prendono atto della rinuncia alla qualifica di membro, e la comunicano tempestivamente all’Assemblea di Rete.
Art. 9 – Cessazione da membro della Rete
La qualifica di membro della Rete si perde:
- per rinuncia dell’aderente stesso, ai sensi dell’art. 8;
- per espulsione proposta dal Coordinatore/dalla Coordinatrice, dal Comitato di coordinamento, o da un qualsiasi soggetto e organizzazione aderente alla Rete, a causa di gravi motivi, ad esempio nel caso in cui l’aderente adotti comportamenti o promuova iniziative in contrasto alla finalità della Rete stessa (si veda l’art. 2). L’Assemblea ratifica la proposta di espulsione con almeno la maggioranza dei voti.
Art. 10 – Modifiche al Protocollo d’intesa
Le modifiche al presente Protocollo d’intesa possono essere decise dall’Assemblea di Rete col voto della maggioranza degli aventi diritto. Dette modifiche possono essere presentate esclusivamente in una riunione dell’assemblea che abbia all’ordine del giorno tale tema.
Art. 11 – Spese di gestione
Sui soggetti che aderiscono alla Rete non grava obbligo alcuno di contribuzione alle spese di funzionamento della Rete e/o di gestione delle attività poste in essere dalla Rete stessa.
Articolo 12 – Segreteria organizzativa
A fini legali, la segreteria organizzativa ha temporaneamente sede a Roma, presso la sede di Amnesty International Italia di via Goito 39.
Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.
Roma, 26 ottobre 2020
I soggetti fondatori e le organizzazione fondatrici (in ordine alfabetico):
Action Aid Italia Onlus; Amnesty International Italia; ARCI; ASGI; Associazione Carta di Roma; Associazione Giulia Giornaliste; Associazione Lunaria; Centro per le Scienze Religiose – Fondazione Bruno Kessler; Centro per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione – Fondazione Bruno Kessler; Cestudir – Centro studi sui diritti umani; CNR Palermo; Consiglio Nazionale Forense; Cospe Onlus; Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale – Università Statale di Milano; Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione – Università di Padova; Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Università di Firenze; Dipartimento di Scienze Umane – Università di Verona; Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia – Università di Bologna; Alessandra Vitullo, Dipartimento di Sociologia e Scienze Sociali – Università di Milano Bicocca; Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Università di Trento; Federico Faloppa, Department of Languages and Cultures – University of Reading, UK; Avv. Monica Gazzola, Foro di Venezia; Pierluigi Musarò, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna; No Hate Speech Movement Italia; Osservatorio di Pavia; Pangea Onlus; Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford; Vox – Osservatorio Italiano sui Diritti.