#DIFENDIAMOCI DALL’ODIO: una guida

da | Set 23, 2024 | Linee guida, News

Crisi

Cosa fare se sei vittima o testimone di un discorso d’odio o di un crimine d’odio

a cura del Gruppo Advocacy

 

 

Introduzione – Perché questa guida

Come Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e fenomeni d’odio, da anni approfondiamo le tematiche legate alle manifestazioni di odio, discriminazione, intolleranza, rifiuto dell’”altro”, unendo le competenze e le forze di tantissimi soggetti – privati, associazioni, istituzioni – impegnati in questo campo.

Stiamo assistendo a un preoccupante incremento di questi fenomeni, sempre più numerosi e sempre più violenti.

Abbiamo quindi pensato di offrire uno strumento pratico, di semplice consultazione e utilizzo, rivolto a chiunque abbia subito, tema di subire o abbia assistito a un discorso d’odio o un crimine d’odio.

Ricordiamo che nel sito della Rete sono costantemente pubblicate notizie, approfondimenti e aggiornamenti su questa materia: https://www.retecontrolodio.org/

1. Che cosa è un crimine d’odio (hate crimes) o un discorso d’odio (hate speech)

Crimini d’odio – I crimini d’odio sono quei reati perpetrati nei confronti di persone sulla base della loro appartenenza (vera o presunta) ad un determinato gruppo sociale, identificato sulla base di un elemento di discriminazione come, ad esempio, origine, nazionalità, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità.

Cosa significa che può essere presunto? Ci sono casi nei quali l’appartenenza di una persona ad uno specifico gruppo sociale è presunto da chi commette un reato sulla base di uno stereotipo. Ad esempio: viene aggredito uno stilista di moda perché ritenuto omosessuale sulla base dello stereotipo, presente in chi aggredisce, che tutti gli stilisti siano omosessuali anche se, nel caso specifico, lo stilista di moda omosessuale non è; oppure viene insultata o aggredita una persona di nazionalità italiana perché ritenuta una immigrata, sulla base dello stereotipo che tutte le persone non bianche siano di origini straniere e siano immigrate. Si è comunque di fronte ad un crimine d’odio.

Discorsi d’odio – Non esiste una definizione puntuale di discorso d’odio perché questo non è punito in tutte le legislazioni, può essere punito in parte o solo per alcuni elementi di discriminazione, oppure può essere punito come fattispecie di altri reati. Sulla base degli elementi raccolti fino ad adesso possiamo definire il discorso d’odio, richiamando la definizione del Consiglio d’Europa, qualsiasi forma di espressione mirante a stimolare, promuovere, diffondere o giustificare la violenza, l’odio o la discriminazione nei confronti di una persona o un gruppo di persone, o a denigrare una persona o un gruppo di persone per motivi legati alle loro caratteristiche o situazioni personali, reali o presunte, oppure alla loro appartenenza ad un gruppo sociale ben definito che richiama un elemento di discriminazione.

 2. Cosa bisogna fare quando si è vittima o testimone di un discorso d’odio o di un crimine d’odio?

Se sei vittima o testimone di una aggressione fisica o verbale, singola o continuativa, o di un danneggiamento a un bene (ad es. imbrattamento dei muri dell’abitazione, oppure del motorino o dell’autovettura), a causa del colore della pelle, della religione, dell’origine o nazionalità o del genere o orientamento sessuale o identità di genere o di disabilità, è importante che tu sappia cosa fare per contrastarli e proteggere te e/o le persone aggredite.

I consigli che seguono sono frutto di esperienze sul campo da parte dei soggetti della Rete e di ascolto di persone coinvolte in episodi di odio. Si tratta di consigli, ovviamente non vincolanti, ma che a nostro avviso possono aiutare chi è vittima e contrastare il propagarsi ulteriore dell’odio.

Cosa non fare: rispondere agli attacchi, dialogare, commentare, provocare o accettare le provocazioni, mettendosi sullo stesso piano.

Cosa fare: se si è vittima, è importante denunciare. In primo luogo per difendere la propria immagine, la sfera privata e l’incolumità fisica, perché questi attacchi di odio sono l’anticamera spesso di manifestazioni di violenza più gravi. Inoltre, denunciare il proprio caso serve anche a interrompere la catena dell’odio e bloccare ulteriori azioni d’odio.

Per procedere al meglio, bisogna prima di tutto raccogliere le prove, ad es. in caso di attacchi via social, fotografare con screenshot i messaggi e/o i post, salvare il link web e laddove possibile copiare e conservare il permalink (ad esempio su Facebook, da pc, tasto destro del mouse sopra l’orario di pubblicazione e cliccare su “copia link); in caso di attacchi di persona, registrare/filmare l’aggressione, farsi dare i nominativi e i contatti di chi ha assistito. Poi rivolgersi a un’Associazione che si occupi di crimini d’odio (vedi l’elenco con i form più avanti in questa guida), alla Polizia Postale, alla Polizia, ai Carabinieri, a un avvocato o a una avvocata, per presentare denuncia-querela, chiedere la rimozione dei post, diffidare l’aggressore e per ogni ulteriore azione a tutela.

Se si è testimoni, è importante segnalare, con gli strumenti sopra evidenziati, per arginare le spirali dell’odio e proteggere le persone bersaglio.

3. A chi rivolgersi

Ci sono associazioni e istituzioni che forniscono aiuto e tutela contro i crimini e discorsi d’odio. Qui proponiamo una lista, non esaustiva:

OSCAD – Osservatorio per la Sicurezza contro gli atti discriminatori

Opera presso il dipartimento della Pubblica Sicurezza, direzione centrale della Polizia Criminale, per fornire un valido supporto alle persone vittime di reati a sfondo discriminatorio (hate crime o crimini d’odio), agevolare la presentazione di denunce e favorire l’emersione di quei reati.

Se subisci un evento penalmente rilevante in relazione alla “razza”/etnia, credo religioso, orientamento sessuale/identità di genere e disabilità, puoi contattare l’Osservatorio all’indirizzo oscad@dcpc.interno.it

Ricevuta la segnalazione, l’Oscad attiva interventi mirati sul territorio da parte della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e segue l’evoluzione delle vicende discriminatorie segnalate.

Al link OSCAD sono illustrate modalità e informazioni, con molti approfondimenti sull’argomento.

UNAR – Ufficio contro le discriminazioni razziali

Puoi contattare UNAR attraverso il suo Contact Center raggiungibile tramite il numero verde gratuito 800 90.10.10, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00. In questa fascia oraria puoi parlare personalmente con gli operatori, diversamente e nei giorni festivi, puoi lasciare un messaggio e un recapito nella segreteria telefonica per essere richiamato o inviare la tua segnalazione usando l’apposito form online a questo link. Puoi inoltre recarti in uno dei Centri Antidiscriminazioni della Rete Nazionale UNAR.

ASGI – Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione

Se pensi di essere vittima o testimone di una discriminazione a causa del colore della tua pelle, religione, o della tua nazionalità/origine puoi segnalarlo attraverso il Numero antidiscriminazione, il modulo di contatto o via email: https://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/

LUNARIA

Lo Sportello Contro il Razzismo è uno spazio gratuito offerto e gestito da Lunaria presso il quale è possibile segnalare, denunciare o trovare ascolto in caso di discriminazioni, violenze verbali e fisiche con movente razzista.

Lo sportello si trova nella sede di Lunaria APS a Roma in via Buonarroti, 51 (MA Vittorio Emanuele). Il ricevimento avviene su appuntamento tutti i venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

E’ possibile contattarli anche telefonicamente al numero 06.8841880 il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e il Venerdì dalle 10,30 alle 18,30, oppure scrivendo a  segnalazione@cronachediordinariorazzismo.org

Per segnalare una discriminazione o violenza razzista puoi utilizzare il form online: https://www.cronachediordinariorazzismo.org/sportello-contro-il-razzismo/

GAYCENTER GAY HELPLINE

Gay Help Line è il contact center antiomofobia e antitransfobia per persone gay, lesbiche, bisex e trans gestito dal Gay Center, ha uno sportello attivo di segnalazione e supporto.

Il servizio può essere contattato attraverso il numero verde 800713713 via web o Speakly chat.

E’ operativo dal lunedì al sabato dalle ore 16 alle ore 20. Per informazioni: info@gayhelpline.it

RETE LENFORD – AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI: a seguito di crimine d’odio o discorso d’odio per il tuo orientamento sessuale o per la tua identità di genere, o causata dalla tua appartenenza (vera o presunta) alla comunità LGBTQIA+ puoi scrivere a sos@ retelenford.it oppure compilando il form su https://www.retelenford.it/sos/

Anche molti Comuni offrono uno sportello di ascolto e supporto contro le discriminazioni e i fenomeni d’odio. Controlla nel sito del tuo Comune, oppure chiedi informazioni negli uffici pubblici del luogo in cui ti trovi.

4.Quali tutele giuridiche posso chiedere?

L’ordinamento giuridico italiano prevede una serie di possibili azioni a tutela contro i discorsi d’odio e i crimini d’odio, sia in ambito civile che penale.

In ambito civile: il discorso d’odio costituisce una vera e propria forma di discriminazione. Una possibile misura di contrasto è l’azione civile contro la discriminazione disciplinata dall’art. 44 del TUI e dall’art. 28 del d.lgs. 150/2011: quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

In ambito penale: i discorsi d’odio e i crimini d’odio sono previsti come reato specifico e/o come aggravante di reati comuni.

Costituisce reato specifico il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione (art.604 bis c.p.): punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; e punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi istiga a commettere o commette violenze o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Inoltre, nel caso in cui un reato “comune” venga commesso con finalità di discriminazione o odio, il successivo art.604 ter del codice penale prevede un’aggravante specifica e un aumento di pena fino alla metà di quella originariamente prevista.

Attenzione: l’art.604 bis e ter non contemplano i crimini basati sull’orientamento sessuale o l’identità di genere della vittima. La mancanza di una legge che punisca in modo puntuale un crimine d’odio o un discorso d’odio per uno specifico elemento di discriminazione non fa venire meno il reato che, comunque, potrebbe essere perseguito come crimine di per sé lasciando l’individuazione dell’aggravante ad un’analisi successiva. La giurisprudenza in particolare ha riconosciuto in questi casi l’applicabilità dell’aggravante dei motivi abbietti, con conseguente aumento della pena fino a un terzo (art.61 co.1 n.1 c.p.).

I reati “comuni” che possono essere commessi con la finalità di discriminazione o odio, possono essere:

Atti persecutori – c.s. stalking (Art.612 bis): è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chi minaccia o molesta taluno in modo continuativo, procurando alla vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura oppure un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva ovvero da costringerla ad a modificare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (ad es. nei social); la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi o da persona che si nasconde.

Diffamazione (art.595 c.p.): punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro chi offende la reputazione comunicando con più persone. Se l’offesa è fatta con il mezzo della stampa o altre forme di pubblicità (es: sui social, con volantini, in chat, ecc.), la pena è aumentata fino a due anni, e così pure la pena è aumentata fino a tre anni se viene attribuito un fatto determinato.

Minaccia (art.612 c.p.): punisce con la multa fino a 1.032 euro chi minaccia ad altri un danno ingiusto. La pena è la reclusione fino a un anno, se la minaccia è fatta in modo grave, ovvero se la minaccia è fatta nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi o da persona travisata o da più persone insieme o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte.

L’appartenenza all’Unione Europea impone precisi obblighi a tutti i Paesi membri di contrasto ai discorsi e fenomeni d’odio. Ricordiamo la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, che prevede il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari dei paesi dell’UE per quanto riguarda i reati ispirati a talune manifestazioni di razzismo e xenofobia. Con la recente Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, del 14 maggio 2024, gli Stati membri sono obbligati, nei termini previsti, a criminalizzare il discorso d’odio in base al genere. In seno all’UE, si discute altresì dell’opportunità di aggiungere tra gli eurocrimini il discorso e i crimini d’odio.

5. Ho paura a presentare denuncia: non parlo bene l’italiano, non conosco persone che mi possano aiutare, ho difficoltà fisiche o psichiche. Cosa posso fare?

Il nostro sistema giudiziario prevede un forte supporto alle vittime più fragili. Il Decreto Legislativo n.212/2015 di attuazione della “Direttiva vittime” 2012/29/Ue ha codificato con l’art.90 quater c.p.p. la “condizione di particolare vulnerabilità” della vittima del reato. La condizione di particolare vulnerabilità viene riconosciuta nei casi di disabilità della vittima, nonché nel caso di reati commessi con odio razziale o per finalità di discriminazione. In questa categoria rientrano tutte le vittime di crimini d’odio, compreso l’odio omo/transfobico. Da ciò derivano particolari tutele della vittima, che devono essere garantite a cominciare dalle autorità di Pubblica Sicurezza: diritto all’ interprete, diritto a essere informata di come presentare denuncia/querela, della possibilità di consulenza legale e accesso al patrocinio a spese dello Stato, e così via (artt.90 bis, 90 ter, 134 co.4, 351 ter c.p.p.)

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